Altri servizi turistici
SERVIZI TURISTICI
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 L. 269/1998
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono stati commessi all’estero.
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Ennevolte è titolare di autorizzazione per agenzia viaggi e turismo di tipo A + B n. 938/2011, protocollo n. 19033/2011 rilasciata dalla Provincia di Milano.
Ennevolte ha stipulato polizza assicurativa n. 02876UE con la compagnia SARA ASSICURAZIONI.
Ennevolte S.r.l. (di seguito Ennevolte) offre a tutti gli iscritti al portale la possibilità di acquistare, sul portale ennevolte.com servizi turistici a prezzi scontati rispetto ai prezzi di listino.
Tutte le offerte presenti sul sito sono soggette a disponibilità e non sono cumulabili con altre promozioni.
Art. 1) Premessa
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito Condizioni Generali) regolano l’acquisto sul sito ennevolte.com dei servizi turistici (di seguito Servizi Turistici o semplicemente Servizi). Oltre alle presenti Condizioni Generali, all’acquisto si applicano le Condizioni Particolari di Vendita contenute nella pagina di acquisto del singolo Servizio Turistico (di seguito anche indicate “Condizioni Particolari”). Le Condizioni Generali e Particolari sono elaborate in accordo con il D.Lgs. 70/2003 sul commercio elettronico e sue successive modificazioni ed il D.Lgs. 59/2010 recante attuazione della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi nel mercato interno.
1.2 Si invita pertanto il Cliente, prima dell’invio dell’ordine, a leggere attentamente le Condizioni Generali e Particolari ed a stamparle o salvarle su altro supporto duraturo a lui accessibile. Eventuali modifiche alle Condizioni Generali e Particolari verranno tempestivamente segnalate al Cliente, saranno efficaci dal momento della pubblicazione sul sito e verranno applicate alle sole vendite concluse successivamente alla pubblicazione. L’invio della richiesta di preventivo da parte del Cliente vale come accettazione delle Condizioni Generali e Particolari a quel momento vigenti.
1.3 Ai fini del presente contratto si intende per:
- “Servizio Turistico” o “Servizio”: il solo servizio di trasporto o altro servizio turistico (es. parcheggio in aeroporto) diverso dal soggiorno e dal pacchetto turistico;
- “Soggiorno”: il pernottamento in struttura alberghiera con trattamento di pensione completa, mezza pensione o bed & breakfast;
- “Pacchetto Turistico”: i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
- “CCV”: la convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 e resa esecutiva in Italia dalla Legge 27 dicembre 1977 n. 1084 e sue successive modificazioni;
- “Codice del Consumo”: il D.Lgs. 6 dicembre 2005 n. 206;
- “Fornitore”: il soggetto che esegue il Servizio Turistico acquistato dal Cliente;
- “Intermediario” o “Ennevolte”: il soggetto che vende, o si obbliga a procurare a terzi il Servizio Turistico, verso un corrispettivo di un prezzo;
- “Cliente” o “Turista”: l’acquirente del Servizio Turistico.
Art. 2) Fonti legislative
2.1 Il contratto tra Ennevolte ed il Cliente, sia che abbia ad oggetto Servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è regolato, oltre che dalle Condizioni Generali e Particolari, anche, in quanto applicabili al singolo Servizio:
- dalle condizioni generali e particolari contenute in depliant, opuscoli, cataloghi, biglietti di volo e/o passaggio marittimo del Fornitore ed in altra documentazione trasmessa dal Fornitore e/o da Ennevolte al Cliente per via telematica – includendo siti web e posta elettronica – o cartacea ed in vigore all’atto di conclusione del presente contratto;
- dalla CCV e sue successive modificazioni, in quanto applicabile;
- dalla convenzione di Atene del 13.12.1974, resa applicabile in Italia dal regolamento europeo 392/1999, relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio e sue successive modificazioni;
- dalla convenzione di Montreal per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata il 28.5.1999, ratificata con legge 10.1.2004 n. 12, e sue successive modificazioni;
- dalle altre convenzioni internazionali in quanto applicabili;
- dalla normativa europea in quanto applicabile, ed in particolare dai regolamenti CE 1177/2010 e 392/2009 in merito al trasporto marittimo, e successive modificazioni, e dal regolamento 2027/1997 e successive modificazioni, in merito al trasporto aereo, ove applicabili.
Art. 3) Conclusione del contratto
3.1 Il Contratto con il Cliente si conclude nel momento in cui Ennevolte invierà a mezzo telefono, e-mail, fax o tramite l’account My Ennevolte al Turista la conferma dell’acquisto del Servizio Turistico.
Art. 4) Prezzo
4.1 Il prezzo del Servizio Turistico è indicato nel preventivo trasmesso al Cliente da Ennevolte ovvero nella pagina di acquisto del Servizio stesso. Il prezzo si intende per Servizio Turistico riferibile ad una persona ed è IVA inclusa.
4.2 Salve particolari modalità di acquisto stabilite nelle Condizioni Particolari, il prezzo dovrà essere corrisposto ad Ennevolte, a mezzo bonifico bancario, ovvero assegno, entro e non oltre i termini indicati nel preventivo. Ennevolte declina ogni responsabilità in caso di furto e/o smarrimento di assegni inviati a mezzo del servizio postale; gli assegni si intendono sempre accettati salvo buon fine.
4.3 In caso di mancato pagamento del saldo nel termine stabilito, al Terzo Fornitore ed a Ennevolte è espressamente attribuita la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..
Art. 5) Esclusione del diritto di recesso
5.1 Ai sensi dell’art. 59 del Codice del Consumo è espressamente escluso il diritto di recesso, trattandosi di contratto concluso a distanza, così come definito dall’art. 45 del Codice del Consumo, avente ad oggetto la fornitura di un servizio riguardante attività del tempo libero da erogarsi in un periodo di tempo o in una data contrattualmente stabilita. Pertanto, al cliente che receda dal contratto saranno addebitate, oltre al costo individuale di gestione pratica (di Euro 50,00 a persona) ove esistente, le penali praticate dal Fornitore.
5.2 Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenti nella data e nel luogo stabilito per la fruizione del Servizio Turistico, così pure nessun rimborso spetterà a chi non possa usufruire del Servizio Turistico per mancanza, invalidità, insufficienza o inesattezza, dei documenti personali eventualmente richiesti per l’erogazione del Servizio.
Art. 6) Obblighi del Turista
6.1 I Turisti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per la fruizione del Servizio Turistico, nonché dei visti ed i permessi di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti per la fruizione del medesimo Servizio. Ennevolte e/o il Fornitore non sono responsabili riguardo alla validità di tali documenti, visti, permessi e dei visti necessari per i cittadini non italiani.
6.2 In ogni caso il Cliente provvederà, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri anche tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il Turista reperirà (anche facendo uso delle fonti informative in precedenza indicate), le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
6.3 Durante l’esecuzione del Servizio Turistico, il Cliente dovrà inoltre attenersi scrupolosamente all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a quelle specifiche in vigore nel Paese ove il Servizio è erogato, a tutte le informazioni date dal Fornitore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al Servizio in questione. Il Cliente sarà chiamato a rispondere di tutti i danni che il Fornitore e/o Ennevolte dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.
6.4 Il Turista comunicherà altresì per iscritto a Ennevolte, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulla esecuzione del Servio Turistico, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
6.5 Il Cliente, all’atto della ricezione della conferma di prenotazione, è tenuto a verificare che la stessa riporti informazioni corrette in merito ai dati dei Turisti che usufruiranno del Servizio Turistico (dati anagrafici e dei documenti di identità, etc.) ed ai dati del Servizio Turistico acquistato (date, trattamento richiesto etc.). In caso di errore è tenuto a darne immediatamente avviso ad Ennevolte per le necessarie modifiche.
6.6 Ennevolte ed il Fornitore non potranno essere in alcun modo considerati responsabili dei danni, ivi compresa la mancata fruizione del Servio Turistico, che dovessero derivare al Turista a causa della violazione da parte di quest’ultimo degli obblighi stabiliti a suo carico.
Art. 7) Regime di responsabilità
7.1 Il Fornitore risponde di qualunque pregiudizio causato al Turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate dal Fornitore stesso, che da eventuali ulteriori terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del Cliente (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni stabilite in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Fornitore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
7.2 Ennevolte, in qualità di mero intermediario, ai sensi dell’art. 22 CCV, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’erogazione del Servizio Turistico, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti stabiliti dalla CCV e dalle altre normative, internazionali, europee e nazionali, applicabili.
7.3 I vettori marittimi ed aerei rispondono dei danni cagionati al Turista nei casi e coi limiti di cui alla Convenzione di Atene del 13.12.1974 e successive modificazioni, alla Convenzione di Montreal del 28.5.1999 e successive modificazioni, nonché ai regolamenti CE citati nell’art. 2 delle presenti Condizioni.
Art. 8) Limiti del risarcimento
8.1 I risarcimenti per i danni alla persona nonché i risarcimenti per i danni diversi da quelli alla persona e per quelli da vacanza rovinata ed i relativi termini di prescrizione, sono disciplinati dalla CCV e dalle Convenzioni Internazionali, di cui fa parte l’Italia e l’Unione Europea, che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del Servizio Turistico.
8.2 Il Fornitore o l’Intermediario che hanno risarcito il Turista sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili. Il Cliente è tenuto a fornire al Fornitore o ad Ennevolte tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimi nei confronti dei terzi responsabili del danno.
Art. 9) Obbligo di assistenza
9.1 Il Fornitore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Cliente imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
9.2 Il Fornitore ed Ennevolte sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 11 e 12 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Cliente o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 10) Reclami e denunce
10.1 Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Cliente mediante tempestiva presentazione di reclamo, affinché il Fornitore vi ponga tempestivamente rimedio. Il Cliente può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o mediante altri mezzi di comunicazione che garantiscono la prova di ricevimento, al Fornitore e/o ad Ennevolte entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. La mancata presentazione del reclamo può essere valutata ai fini dell’art. 1227 del codice civile.
10.2 Se l'inadempimento denunciato riguarda la fase della prenotazione o le informazioni fornite da Ennevolte il reclamo sarà da questa direttamente gestito. Se l'inadempimento riguarda l’esecuzione del Servizio Turistico, sarà cura del Fornitore procedere alla risoluzione della controversia insorta.
Art. 11) Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio
11.1 Se non espressamente comprese nel prezzo, al momento della prenotazione del Servizio Turistico è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare, anche attraverso Ennevolte, una polizza assicurativa, integrativa, a copertura delle spese derivanti dall'annullamento del Servizio Turistico, danni alla persona ed alle cose, spese mediche.
15.2 Il Turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze
Art. 12) Comunicazioni tra Ennevolte ed il Cliente
12.1 Ogni comunicazione tra Ennevolte ed il Cliente verrà effettuata a mezzo e-mail.
12.2 Ogni comunicazione indirizzata ad Ennevolte dovrà essere fatta all’indirizzo info@ennevolte.com.
12.3 Ogni comunicazione indirizzata al Cliente sarà fatta all’indirizzo e-mail che il Cliente ha indicato ad Ennevolte al momento della registrazione sul sito ennevolte.com. Pertanto è obbligo del Cliente comunicare tempestivamente ad Ennevolte ogni eventuale variazione di indirizzo e-mail. Ennevolte non è responsabile dei danni derivanti al Cliente a causa dell’inadempimento a tale obbligo.
Art. 13) Controversie - Foro esclusivamente competente – Legislazione applicabile
13.1 Il contratto tra il Cliente ed Ennevolte si intende concluso in Italia ed è regolato esclusivamente dalla legge italiana.
13.2 Per tutte le controversie inerenti l’interpretazione, l’esecuzione, la nullità, annullabilità, risoluzione, etc. del contratto tra Ennevolte ed il Cliente sarà esclusivamente competente il Foro del luogo ove risiede il Cliente, qualora questi sia un consumatore ai sensi del Codice del Consumo (e cioè una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata). In tutte le altre ipotesi, la competenza è esclusivamente del Foro di Milano.
13.3 Fermo quanto sopra, il Cliente, in alternativa all’azione giudiziaria promossa avanti alla giustizia ordinaria, a sua insindacabile discrezione, potrà avvalersi del servizio di conciliazione “risolvionline”, al quale Ennevolte aderisce. Risolvionline è un servizio di conciliazione istituito dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano che permette di conciliare on line la vertenza attraverso l’ausilio di un Conciliatore terzo neutrale e competente, il tutto con costi contenuti. Per maggiori informazioni si rinvia al sito istituzionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano “www.risolvionline.com”.