Pacchetto turistico
SEZIONE ENNEVIAGGI
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
PACCHETTO TURISTICO
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 L. 269/1998
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono stati commessi all’estero.
Il sito ennevolte.com è proprietà di:
Ennevolte S.r.l.
Corso San Gottardo, 22
20136 Milano
Codice Fiscale/Partita IVA: 06092650966
REA numero: MI/1869031
Tel: +39 02 89429340
Fax: +39 02 89429345
E-mail: info@ennevolte.com
Ennevolte è titolare di autorizzazione per agenzia viaggi e turismo di tipo A + B n. 938/2011, protocollo n. 19033/2011 rilasciata dalla Provincia di Milano.
Ennevolte ha stipulato polizza assicurativa n. 02876UE con la compagnia SARA ASSICURAZIONI.
Ennevolte S.r.l. (di seguito Ennevolte) offre a tutti gli iscritti al portale la possibilità di acquistare, sul portale ennevolte.com, pacchetti turistici a prezzi scontati rispetto ai prezzi di listino.
Tutte le offerte presenti sul sito sono soggette a disponibilità e non sono cumulabili con altre promozioni.
Art. 1) Premessa e definizioni
1.1 La vendita di Pacchetti Turistici, come di seguito definiti, sul sito ennevolte.com è regolata dalle presenti Condizioni Generali di Vendita e dalle Condizioni Particolari di Vendita contenute nella pagina di acquisto del singolo Pacchetto Turistico (di seguito anche indicate rispettivamente “Condizioni Generali” e “Condizioni Particolari”). Tali Condizioni Generali e Particolari sono elaborate in accordo con il D. Lgs. 70/2003 sul commercio elettronico e sue successive modificazioni ed il D.Lgs. 59/2010 recante attuazione della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi nel mercato interno.
1.2 Si invita pertanto il Cliente, prima dell’invio dell’ordine, a leggere attentamente le Condizioni Generali e Particolari ed a stamparle o salvarle su altro supporto duraturo a lui accessibile. Eventuali modifiche alle Condizioni Generali e Particolari verranno tempestivamente segnalate al Cliente, saranno efficaci dal momento della pubblicazione sul sito e verranno applicate alle sole vendite concluse successivamente alla pubblicazione. L’invio della richiesta di preventivo da parte del Cliente vale come accettazione delle Condizioni Generali e Particolari a quel momento vigenti.
1.3 Ai fini del presente contratto si intende per:
- “CCV”: la convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 e resa esecutiva in Italia dalla Legge 27 dicembre 1977 n. 1084 e sue successive modificazioni;
- “CT”: il D.Lgs.23 maggio 2011 n. 79 – Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della L. 246/2005, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, e successive modificazioni;
- “Pacchetti Turistici”: i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico, così come definiti dal CT, art. 34;
- “Organizzatore”: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi un Pacchetto Turistico, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’art. 34 CT o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
- “Intermediario” o “Ennevolte”: il soggetto che vende, o si obbliga a procurare a terzi Pacchetti Turistici o singoli servizi turistici disaggregati, verso un corrispettivo di un prezzo;
- “Cliente” o “Turista”: l’acquirente, il cessionario di un Pacchetto Turistico o qualunque persona anche da nominare, purchè soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto del quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un Pacchetto Turistico.
Art. 2) Fonti legislative
2.1 Il contratto tra Ennevolte ed il Cliente, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è regolato, oltre che dalle Condizioni Generali e Particolari, anche:
- dalle condizioni generali e particolari di trasporto e soggiorno contenute in depliant, opuscoli, cataloghi, biglietti di volo e/o passaggio marittimo dell'Organizzatore ed in altra documentazione fornita dall'Organizzatore e/o da Ennevolte al Cliente per via telematica – includendo siti web e posta elettronica – o cartacea ed in vigore all’atto di conclusione del presente contratto;
- dalla CCV e sue successive modificazioni, in quanto applicabile;
- dalla convenzione di Atene del 13.12.1974, resa applicabile in Italia dal regolamento europeo 392/1999, relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio e sue successive modificazioni;
- dalla convenzione di Montreal per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata il 28.5.1999, ratificata con legge 10.1.2004 n. 12, e sue successive modificazioni;
- dalle altre convenzioni internazionali in quanto applicabili;
- dalla normativa europea in quanto applicabile, ed in particolare dai regolamenti CE 1177/2010 e 392/2009 in merito al trasporto marittimo, e successive modificazioni, e dal regolamento 2027/1997 e successive modificazioni, in merito al trasporto aereo, ove applicabili.
Art. 3) Conclusione del contratto
3.1 Il Contratto con il Cliente si conclude nel momento in cui Ennevolte invierà a mezzo telefono, e-mail o fax al Turista la conferma della prenotazione da parte dell’Organizzatore.
Art. 4) Pagamenti
4.1 All'atto della prenotazione dovrà essere versato dal Cliente un acconto pari al 25% del prezzo del Pacchetto Turistico, ivi inclusi i diritti di iscrizione e assicurativi.
4.2 Il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza, o contestualmente alla prenotazione nel caso in cui questa avvenga nei 30 giorni antecedenti alla partenza.
4.3 In caso di mancato pagamento del saldo nel termine stabilito, all’Organizzatore e/o ai suoi rappresentanti è espressamente attribuita la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..
Art. 5) Prezzo – Variazione – Diritti del Turista
5.1 Il prezzo del Pacchetto Turistico è indicato nel preventivo trasmesso al Cliente da Ennevolte. Il prezzo si intende per una singola persona ed è IVA inclusa. Altri eventuali oneri posti a carico del Cliente, quali spese obbligatorie da pagarsi in loco, sono sempre specificati nelle note e nei dettagli dell'offerta.
5.2 Il prezzo dovrà essere corrisposto ad Ennevolte, a mezzo bonifico bancario, ovvero assegno, entro e non oltre i termini indicati nel preventivo. Ennevolte declina ogni responsabilità in caso di furto e/o smarrimento di assegni inviati a mezzo del servizio postale; gli assegni si intendono sempre accettati salvo buon fine.
5.3 Il prezzo potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
• tassi di cambio applicati al Pacchetto Turistico in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma dell’Organizzatore come riportata nel preventivo inviato da Ennevolte.
5.4 Nel caso in cui la variazione al rialzo del prezzo sia superiore al 10% del prezzo originario, il Cliente potrà recedere dal contratto e avrà facoltà di scelta tra ottenere, entro 7 giorni lavorativi dal recesso, il rimborso delle somme già versate ad Ennevolte, ovvero usufruire di un altro Pacchetto Turistico di qualità equivalente a quello acquistato o superiore, senza supplemento di prezzo, ovvero di qualità inferiore, previa, in quest’ultimo caso, restituzione della differenza di prezzo pagata.
Art. 6) Modifica e cancellazione del Pacchetto Turistico – Diritti del Turista
6.1 Qualora, prima della partenza, l’Organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, Ennevolte né darà tempestivo avviso scritto al Cliente, indicando il tipo di modifica e la variazione di prezzo che ne consegue.
6.2 Ove il Cliente non accetti la modifica proposta, avrà facoltà di recedere dal contratto e potrà scegliere tra ottenere il rimborso delle somme già versate ad Ennevolte, entro 7 giorni lavorativi dal recesso, ovvero usufruire di un altro Pacchetto Turistico di qualità equivalente o superiore, senza supplemento di prezzo, ovvero di qualità inferiore, previa, in quest’ultimo caso, restituzione della differenza di prezzo pagata. E’ fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
6.3 Il Cliente è tenuto a comunicare ad Ennevolte la propria scelta (rimborso ovvero fruizione di altro pacchetto turistico) entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di modifica da parte di Ennevolte. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore si intende accettata.
6.4 Dopo la partenza, quando non può essere eseguita una parte essenziale dei servizi stabiliti nel contratto, l’Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio, che non comportino oneri di qualsiasi tipo a carico del Turista, oppure rimborsa quest’ultimo, nei limite della differenza tra le prestazioni originariamente stabilite nel contratto e quelle effettivamente erogate, salvo il risarcimento del danno. Qualora non sia possibile una soluzione alternativa, l’Organizzatore mette a disposizione del Cliente un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro pattuito e gli rimborsa la differenza tra le prestazioni originariamente stabilite nel contratto e quelle effettivamente erogate sino al momento del rientro anticipato.
6.5 Ove il Pacchetto Turistico venga cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per fatto imputabile al Turista, quest’ultimo ha diritto di recedere dal contratto e di scegliere tra ottenere il rimborso delle somme già versate ad Ennevolte, entro 7 giorni lavorativi dal recesso, ovvero usufruire di un altro Pacchetto Turistico di qualità equivalente o superiore, senza supplemento di prezzo, ovvero di qualità inferiore, previa, in quest’ultimo caso, restituzione della differenza di prezzo pagata. E’ fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di ogni ulteriore danno che venisse accertato dipendente dalla mancata esecuzione del contratto. Il diritto al risarcimento del danno ulteriore non sussiste quando la cancellazione del Pacchetto Turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti ed il Cliente ne sia stato informato almeno venti giorni prima della partenza, ovvero da causa di forza maggiore.
Art. 7) Recesso del Cliente – Costo individuale di gestione pratica – Penali dell’Organizzatore (rimando)
7.1 Il Turista ha diritto di recedere nei casi stabiliti dall’art. 5) “Prezzo – variazione – diritti del Turista” e dall’art. 6) “Modifica e cancellazione del Pacchetto Turistico – Diritti del Turista” così come in tali articoli disciplinato.
7.2 Al di fuori delle ipotesi menzionate, è espressamente escluso il diritto di recesso, ai sensi dell’art. 32 CT, trattandosi di contratto concluso a distanza, così come definito dall’art. 45 del D.Lgs. 205/2006 Codice del Consumo, avente ad oggetto la fornitura di un servizio riguardante attività del tempo libero da erogarsi in un periodo di tempo o in una data contrattualmente stabilita. Pertanto, al cliente che receda dal contratto prima della partenza saranno addebitate - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui alla clausola “Pagamenti” - oltre al costo individuale di gestione pratica (di Euro 50,00 a persona), le penali indicate nel catalogo dell’Organizzatore con cui si è prenotato. Nel conteggio dei giorni, per determinare l’eventuale penalità, non si computa il giorno della partenza.
7.3 Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenti alla partenza o decida di interrompere il viaggio già intrapreso, così pure nessun rimborso spetterà a chi non possa effettuare il viaggio per mancanza, invalidità, insufficienza o inesattezza, dei previsti documenti personali di espatrio.
Art. 8) Cessione del contratto
8.1 Il Cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona a condizione che:
a) comunichi per iscritto ad Ennevolte, entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del Pacchetto Turistico e le generalità del soggetto a cui intende cedere il Pacchetto Turistico;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio;
c) il soggetto subentrante accetti di subentrare nella esatta posizione contrattuale del cedente e rimborsi, prima della partenza, ad Ennevolte tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della accettazione della cessione.
8.2 Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo, ove ancora dovuto, nonché degli importi di cui alla precedente lettera c) del presente articolo.
8.3 In relazione ad alcune tipologie di servizi, in deroga a quanto sopra, può verificarsi che il terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). In tali ipotesi, Ennevolte non sarà responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata da Ennevolte alle parti interessate prima della partenza.
8.4 Nel caso in cui tra i servizi oggetto del contratto siano inclusi voli di linea o voli low cost, ovvero passaggi marittimi si osserveranno le regole ed i limiti stabiliti dalla relativa compagnia aerea e marittima.
Art. 9) Obblighi del Turista
9.1 I Turisti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti ed i permessi di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Ennevolte e/o l'Organizzatore non sono responsabili riguardo alla validità di tali documenti, visti, permessi e dei visti necessari per i cittadini non italiani.
9.2 In ogni caso il Cliente provvederà, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri anche tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il Turista reperirà (anche facendo uso delle fonti informative in precedenza indicate), le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
9.3 Durante tutto il viaggio, il Cliente dovrà inoltre attenersi scrupolosamente all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a quelle specifiche in vigore nei Paesi di transito e destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti dei vettori e delle strutture alberghiere ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al Pacchetto Turistico. Il Cliente sarà chiamato a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore e/o Ennevolte dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.
9.4 Il Turista comunicherà altresì per iscritto a Ennevolte, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
9.5 Il Cliente, all’atto della ricezione del documento di viaggio da parte dell’Organizzatore e di Ennevolte, è tenuto a verificare che lo stesso riporti informazioni corrette in merito ai dati dei Turisti che usufruiranno del Pacchetto Turistico (dati anagrafici e dei documenti di identità, etc.) ed ai dati del Pacchetto Turistico acquistato (dati del viaggio, strutture alberghiere, trattamento richiesto etc.). In caso di errore è tenuto a darne immediatamente avviso ad Ennevolte per le necessarie modifiche.
9.6 Ennevolte e l’Organizzatore non potranno essere in alcun modo considerati responsabili dei danni, ivi compresa la mancata partenza, che dovessero derivare al Turista a causa della violazione da parte di quest’ultimo degli obblighi stabiliti a suo carico.
Art. 10) Classificazione alberghiera – descrizioni ed immagini
10.1 La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi, anche membri della UE, cui il servizio si riferisce, l’Organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del Cliente.
10.2 In ogni caso, Ennevolte non garantisce la correttezza, veridicità ed accuratezza delle summenzionate classificazioni alberghiere.
10.3 Le descrizioni e le caratteristiche relative al Pacchetto Turistico sono contenute nei dettagli dell’offerta o in altri mezzi di comunicazione. Le descrizioni, le caratteristiche e foto del Pacchetto Turistico riportate nel sito internet ennevolte.com, sono integralmente estratte dal catalogo dell’Organizzatore il quale è l'unico responsabile nei confronti del Cliente, in merito a imperfezioni o discordanze della descrizione. Il nome dell’Organizzatore responsabile del Pacchetto Turistico prenotati è riportato sui voucher.
Art. 11) Regime di responsabilità
11.1 L’Organizzatore risponde di qualunque pregiudizio causato al Turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate dall’Organizzatore stesso, che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del Cliente (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni stabilite in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
11.2 Ennevolte, in qualità di mero intermediario, ai sensi dell’art. 22 CCV, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio (trasporto, soggiorno o altri servizi che siano oggetto del contratto), ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti stabiliti dalla CCV e dalle altre normative, internazionali, europee e nazionali, applicabili, fatta comunque salva l’esclusione di responsabilità di cui all’art. 46 CT.
11.3 I vettori marittimi ed aerei rispondono dei danni cagionati al Turista nei casi e coi limiti di cui alla Convenzione di Atene del 13.12.1974 e successive modificazioni, alla Convenzione di Montreal del 28.5.1999 e successive modificazioni, nonché ai regolamenti CE citati nell’art. 2 delle presenti Condizioni.
Art. 12) Limiti del risarcimento
12.1 I risarcimenti di cui agli artt. 44 (danni alla persona), 45 (danni diversi da quelli alla persona) e 47 (danni da vacanza rovinata) del CT e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla CCV e dalle Convenzioni Internazionali, di cui fa parte l’Italia e l’Unione Europea, che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del Pacchetto Turistico, nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
12.2 L’Organizzatore o l’Intermediario che hanno risarcito il Turista sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili. Il Cliente è tenuto a fornire all’Organizzatore o ad Ennevolte tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimi nei confronti dei terzi responsabili del danno.
Art. 13) Obbligo di assistenza
13.1 L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al cliente imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’Organizzatore ed Ennevolte sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 11 e 12 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Cliente o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 14) Reclami e denunce
14.1 Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Cliente mediante tempestiva presentazione di reclamo, affinché l’Organizzatore ed il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il Cliente può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o mediante altri mezzi di comunicazione che garantiscono la prova di ricevimento, all’Organizzatore e/o ad Ennevolte entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. La mancata presentazione del reclamo può essere valutata ai fini dell’art. 1227 del codice civile.
14.2 Se l'inadempimento denunciato riguarda la fase della prenotazione o le informazioni fornite da Ennevolte il reclamo sarà da questa direttamente gestito. Se l'inadempimento riguarda l'organizzazione del viaggio, sarà cura dell’Organizzatore procedere alla risoluzione della controversia insorta.
Art. 15) Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio
15.1 Se non espressamente comprese nel prezzo, al momento della prenotazione del viaggio è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare attraverso l'Organizzatore o Ennevolte una polizza assicurativa, integrativa, a copertura delle spese derivanti dall'annullamento del viaggio, danni al bagaglio, spese mediche ed interruzione del viaggio.
15.2 Il Turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
Art. 16) Fondo di garanzia
16.1 Il Fondo Nazionale di Garanzia è istituito ai sensi dell’art. 51 CT presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.
16.2 Esso opera al fine di consentire, in caso di insolvenza o di fallimento dell’Organizzazione o dell’Intermediario, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del Turista in caso di viaggi all’Estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato dei Turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’Organizzatore.
16.3 L’Organizzatore e l’Intermediario concorrono ad alimentare il Fondo Nazionale di Garanzia, secondo le modalità stabilite dall’art. 51, comma 2, del CT.
16.4 Il Fondo Nazionale di Garanzia interviene nei limiti stabiliti al comma 3 dell’art. 51 CT. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
Art. 17) Comunicazioni tra Ennevolte ed il Cliente
17.1 Ogni comunicazione tra Ennevolte ed il Cliente verrà effettuata a mezzo e-mail.
17.2 Ogni comunicazione indirizzata ad Ennevolte dovrà essere fatta all’indirizzo turismo@ennevolte.com.
17.3 Ogni comunicazione indirizzata al Cliente sarà fatta all’indirizzo e-mail che il Cliente ha indicato ad Ennevolte al momento della registrazione sul sito ennevolte.com. Pertanto è obbligo del Cliente comunicare tempestivamente ad Ennevolte ogni eventuale variazione di indirizzo e-mail. Ennevolte non è responsabile dei danni derivanti al Cliente a causa dell’inadempimento a tale obbligo.
Art. 18) Controversie - Foro esclusivamente competente – Legislazione applicabile
18.1 Il contratto tra il Cliente ed Ennevolte si intende concluso in Italia ed è regolato esclusivamente dalla legge italiana.
18.2 Per tutte le controversie inerenti l’interpretazione, l’esecuzione, la nullità, annullabilità, risoluzione, etc. del contratto tra Ennevolte ed il Cliente sarà esclusivamente competente il Foro del luogo ove risiede il Cliente, qualora questi sia un consumatore ai sensi del D. Lgs. 205/2006 (e cioè una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata). In tutte le altre ipotesi, la competenza è esclusivamente del Foro di Milano.
18.3 Fermo quanto sopra, il Cliente, in alternativa all’azione giudiziaria promossa avanti alla giustizia ordinaria, a sua insindacabile discrezione, potrà avvalersi del servizio di conciliazione “risolvionline”, al quale Ennevolte aderisce. Risolvionline è un servizio di conciliazione istituito dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano che permette di conciliare on line la vertenza attraverso l’ausilio di un Conciliatore terzo neutrale e competente, il tutto con costi contenuti. Per maggiori informazioni si rinvia al sito istituzionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano “www.risolvionline.com”.
Art. 19) Scheda tecnica e informazioni al Turista
19.1 L'Organizzatore predispone sul sito web, in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica.
19.2 Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell'autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell'organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 CT);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 CT).
L'Organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.
19.3 Al momento della conclusione del contratto l'Organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l'identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto dall'art. 11 del Reg. CE 2111/2005.